Se l'elezione di Berlusconi al Senato non è stata mai convalidata non c'è nessuna decadenza su cui deliberare
Berlusconi e la Corte Europea di Giustizia secondo Luca Peruzzi
La
Giunta del Senato deve applicare a Berlusconi l’art. 3 del d. lgs
235/2012. Questo articolo prevede due casi ben distinti rispetto dai
quali derivano due iter ben diversi: 1. il caso in cui la causa di incandidabilità sopravvenga nel corso del mandato elettivo; 2. il caso in cui la causa d’incandidabilità intervenga nella fase di convalida degli eletti. Nel primo caso la Camera delibera ai sensi dell’art. 66 della Costituzione. Nel secondo caso la Camera delibera immediatamente la “mancata convalida”.
La ratio di tale distinzione è intuitiva: nel primo caso, trattandosi
di un eletto convalidato e componente effettivo della Camera di
appartenenza scattano tutti i sistemi di garanzia riferibili ad
organismi di rilevanza costituzionale e pertanto il legislatore ha
ritenuto opportuno richiamare l’art. 66 della Costituzione; al
contrario, nel secondo caso, mancando ancora lo status di componente
effettivo il legislatore non ha ritenuto di dover garantire la procedura
di cui all’art. 66 della Costituzione. Tanto ciò è vero che il
legislatore arriva, nel secondo caso, a definire ed indicare chiaramente
l’esito e /o la conseguenza dell’accertamento della causa
d’incandidabilità ossia la delibera immediata della “mancata convalida”,
senza ammettere in capo alla Camera e quindi alla giunta alcun potere
discrezionale o valutativo della incompatibilità o ineleggibilità
sopravvenuta. Silvio Berlusconi si trova esattamente nel secondo
caso giacchè (basta leggere tutti i resoconti delle riunioni della
Giunta del Senato) la sua elezione non è stata ancora convalidata.
La mancata convalida dell’elezione di Berlusconi, come noto, è stata
determinata per “bontà” dello stesso Berlusconi e del suo entourage che
hanno rimandato, sine die e ripetutamente, prima la stessa costituzione
della Giunta (PD e Presidente del Senato complice) e poi la discussione
relativa alla sua ineleggibilità ai sensi della nota legge del 1957. Il
fatto incontrovertibile, certificati dagli atti del Senato, è che, ad
oggi, la sua elezione non è stata ancora convalidata. Si parla
diffusamente di decadenza e di diritto di difesa e nei fatti si sta
seguendo l’iter dell’art. 66 (tanto da prospettare anche il voto segreto
in Aula) senza porsi nemmeno una semplice domanda: perche attivare
l’art. 66 della costituzione se l’esito è comunque scritto già dal
legislatore ovvero la delibera di mancata convalida? Eppure a me sembra così chiaro! -------------
D. LGS. 235/2012 Art. 3 Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare
1. Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1
sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la
Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della
Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui
all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in
carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero
presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura
penale, alla Camera di rispettiva appartenenza. 2. Se
l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase
di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more
della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla
deliberazione sulla mancata convalida. 3. Nel caso in cui
rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di
convalida del subentrante, verifica per quest'ultimo l'assenza
delle condizioni soggettive di incandidabilita' di cui
all'articolo 1.
Note all'art. 3:
- L'art. 66 della Costituzione prevede che ciascuna Camera giudica
dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita'.
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