Firenze 13/01/2011
Sibilla Santoni, avvocato del foro di Firenze, ha ottenuto dal tribunale la nomina di un amministratore di sostegno per un uomo, suo padre, di 70 anni in buono stato di salute, sia fisica che mentale, che ha voluto delegare alla moglie le sue volontà in merito a trattamenti medico sanitari, quali rianimazione cardiopolmonare, dialisi, ventilazione e alimentazione forzata ed artificiale, nel caso di futuro e del tutto eventuale stato di malattia che pregiudicasse la sua capacità autodeterminativa
Sibilla Santoni, avvocato del foro di Firenze, ha ottenuto dal tribunale la nomina di un amministratore di sostegno per un uomo, suo padre, di 70 anni in buono stato di salute, sia fisica che mentale, che ha voluto delegare alla moglie le sue volontà in merito a trattamenti medico sanitari, quali rianimazione cardiopolmonare, dialisi, ventilazione e alimentazione forzata ed artificiale, nel caso di futuro e del tutto eventuale stato di malattia che pregiudicasse la sua capacità autodeterminativa
Le rivolgiamo dunque alcune domande:
Avvocato Santoni, il testamento biologico è dunque possibile nel nostro ordinamento giuridico?Certamente!! Infatti è pacifico che nel nostro ordinamento vigendo determinati principi di diritto, debba essere garantito il rispetto della volontà espressa da persona fisica munita di capacità autodeterminativa quale appunto la volontà di non sottoporsi a terapie finalizzate a posporre la propria morte biologica. E' la stessa Costituzione italiana che espressamente tutela simili disposizioni di volontà, attraverso gli arrt. 2, 13 e 32. L'art. 2 Cost. sancisce la libertà di cura della persona nel rispetto della sua identità e dignità; l'art. 13 Cost. sancisce l'inviolabilità della libertà della persona a disporre del proprio corpo e, infine, l'art.32 Cost. consacra la tutela della salute come diritto fondamentale disciplinando i trattamenti sanitari obbligatori solo con riserva di legge qualificata. Eventuali leggi che non rispettassero tali articoli sarebbero incostituzionali oltre che non democratiche, come scritto dal Presidente Palazzo nel decreto citato.
Ritiene che lo strumento giuridico dell'amministrazione di sostegno consenta di attuare concretamente il sistema di tutela espresso dalle norme costituzionali che prima ha ricordato?
Si. Infatti la legge n.6 del 2004, che ha introdotto l'amministrazione di sostegno, ha stabilito che colui che, privo in tutto o in parte di autonomia per effetto di un'infermità fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, ha diritto di essere coadiuvato da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare il quale disporrà, per gli atti o le categorie di atti per i quali si ravvisi l'opportunità del sostegno, la sostituzione o l'assistenza della persona che non sia in grado di darvi autonoma esecuzione. In questa logica garantista dell'essere umano e delle sue esigenze di vita va letta la disposizione del 2 comma dell'art. 408:” l'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”. Il contenuto di questa norma, alla luce della ratio dell'istituto in questione, consente di affermare che l'amministrazione di sostegno è l'istituto più appropriato per esprimere quelle disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari per le ipotesi di incapacità che vanno sotto il nome di testamento biologico.
Quali sono gli atti che l'amministratore di sostegno nominato dal Giudice di Firenze potrà compiere?
Avvocato Santoni, il testamento biologico è dunque possibile nel nostro ordinamento giuridico?Certamente!! Infatti è pacifico che nel nostro ordinamento vigendo determinati principi di diritto, debba essere garantito il rispetto della volontà espressa da persona fisica munita di capacità autodeterminativa quale appunto la volontà di non sottoporsi a terapie finalizzate a posporre la propria morte biologica. E' la stessa Costituzione italiana che espressamente tutela simili disposizioni di volontà, attraverso gli arrt. 2, 13 e 32. L'art. 2 Cost. sancisce la libertà di cura della persona nel rispetto della sua identità e dignità; l'art. 13 Cost. sancisce l'inviolabilità della libertà della persona a disporre del proprio corpo e, infine, l'art.32 Cost. consacra la tutela della salute come diritto fondamentale disciplinando i trattamenti sanitari obbligatori solo con riserva di legge qualificata. Eventuali leggi che non rispettassero tali articoli sarebbero incostituzionali oltre che non democratiche, come scritto dal Presidente Palazzo nel decreto citato.
Ritiene che lo strumento giuridico dell'amministrazione di sostegno consenta di attuare concretamente il sistema di tutela espresso dalle norme costituzionali che prima ha ricordato?
Si. Infatti la legge n.6 del 2004, che ha introdotto l'amministrazione di sostegno, ha stabilito che colui che, privo in tutto o in parte di autonomia per effetto di un'infermità fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, ha diritto di essere coadiuvato da un amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare il quale disporrà, per gli atti o le categorie di atti per i quali si ravvisi l'opportunità del sostegno, la sostituzione o l'assistenza della persona che non sia in grado di darvi autonoma esecuzione. In questa logica garantista dell'essere umano e delle sue esigenze di vita va letta la disposizione del 2 comma dell'art. 408:” l'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”. Il contenuto di questa norma, alla luce della ratio dell'istituto in questione, consente di affermare che l'amministrazione di sostegno è l'istituto più appropriato per esprimere quelle disposizioni anticipate sui trattamenti sanitari per le ipotesi di incapacità che vanno sotto il nome di testamento biologico.
Quali sono gli atti che l'amministratore di sostegno nominato dal Giudice di Firenze potrà compiere?
Ognuno ha il diritto costituzionalmente garantito di curarsi, ma non ne ha il dovere. Il problema si è posto in passato non solo per le persone che possono esprimere un consenso o un dissenso ai trattamenti sanitari, come Welby (che dopo una lunga battaglia giudiziaria ha finalmente visto riconosciuto il suo diritto a rifiutarli), ma soprattutto per le persone che non possono esprimere una volontà perché ad esempio in stato di incoscienza. Questo è stato il dramma della vicenda di Eluana Englaro e la figura dell'amministrazione di sostegno permettere ad una persona che si trovi in stato di incoscienza di poter validamente esprimere suo tramite l'assenso o il dissenso ai trattamenti sanitari.
L'amministratore di sostegno può dunque essere nominato anche per un bisogno futuro e del tutto eventuale del beneficiario?
Sì. Infatti l'art. 406 c.c nell'attribuire legittimazione allo stesso beneficiario “se interdetto o inabilitato, fa intendere che il ricorso nella normalità dei casi può essere presentato da un soggetto con piena capacità di agire. Quindi sono le stesse disposizioni in materia di amministrazione di sostegno a consentire all’interessato di impartire disposizioni nel caso di un’eventuale e futura incapacità garantendo al soggetto la tutela della volontà espressa lucidamente in previsione del momento in cui verserà nell’impossibilità di autodeterminarsi.
E se un medico si rifiutasse di eseguire la volontà espressa dall'amministratore di sostegno designato?
Il Codice Deontologico Medico del 2006, all’art. 35, pone un preciso divieto del medico di intraprendere attività diagnostica o terapeutica senza consenso esplicito ed informato del paziente. Quindi il medico compierebbe sicuramente un illecito deontologico.
Ma se l'amministrato cambia idea cosa accade?
L'amministratore di sostegno potrà esercitare i poteri conferiti purché il beneficiario non manifesti, in qualsiasi modo, una volontà opposta a quella formalizzata nel ricorso da lui sottoscritto. Questo è quanto ha previsto espressamente il Tribunale di Firenze.
Il decreto emesso dal Tribunale di Firenze è impugnabile?
A livello teorico sì, ma in pratica gli unici soggetti che potrebbero impugnarlo sono il ricorrente stesso ed il Pubblico Ministero che ha espresso parere positivo in ordine all'accoglimento del decreto.
Pensa che con questa procedura possa profilarsi una apertura del nostro ordinamento giuridico all'eutanasia
No. Perchè le patologie considerate nel ricorso e per le quali il ricorrente nega il proprio consenso ai trattamenti sopra citati, si caratterizzano per il rispetto del normale percorso biologico sotto il profilo della non interferenza con il suo corso. Non viene contemplata alcuna ipotesi che configuri fenomeni eutanasici, che legittimano interventi accelerativi del naturale percorso di morte.
Fonte : Intervista rilasciata in esclusiva all' Associazione culturale immaginARTE
*Ringraziamo l'Avv. Sibilla Santoni per la sua preziosa collaborazione
L'amministratore di sostegno può dunque essere nominato anche per un bisogno futuro e del tutto eventuale del beneficiario?
Sì. Infatti l'art. 406 c.c nell'attribuire legittimazione allo stesso beneficiario “se interdetto o inabilitato, fa intendere che il ricorso nella normalità dei casi può essere presentato da un soggetto con piena capacità di agire. Quindi sono le stesse disposizioni in materia di amministrazione di sostegno a consentire all’interessato di impartire disposizioni nel caso di un’eventuale e futura incapacità garantendo al soggetto la tutela della volontà espressa lucidamente in previsione del momento in cui verserà nell’impossibilità di autodeterminarsi.
E se un medico si rifiutasse di eseguire la volontà espressa dall'amministratore di sostegno designato?
Il Codice Deontologico Medico del 2006, all’art. 35, pone un preciso divieto del medico di intraprendere attività diagnostica o terapeutica senza consenso esplicito ed informato del paziente. Quindi il medico compierebbe sicuramente un illecito deontologico.
Ma se l'amministrato cambia idea cosa accade?
L'amministratore di sostegno potrà esercitare i poteri conferiti purché il beneficiario non manifesti, in qualsiasi modo, una volontà opposta a quella formalizzata nel ricorso da lui sottoscritto. Questo è quanto ha previsto espressamente il Tribunale di Firenze.
Il decreto emesso dal Tribunale di Firenze è impugnabile?
A livello teorico sì, ma in pratica gli unici soggetti che potrebbero impugnarlo sono il ricorrente stesso ed il Pubblico Ministero che ha espresso parere positivo in ordine all'accoglimento del decreto.
Pensa che con questa procedura possa profilarsi una apertura del nostro ordinamento giuridico all'eutanasia
No. Perchè le patologie considerate nel ricorso e per le quali il ricorrente nega il proprio consenso ai trattamenti sopra citati, si caratterizzano per il rispetto del normale percorso biologico sotto il profilo della non interferenza con il suo corso. Non viene contemplata alcuna ipotesi che configuri fenomeni eutanasici, che legittimano interventi accelerativi del naturale percorso di morte.
Fonte : Intervista rilasciata in esclusiva all' Associazione culturale immaginARTE
*Ringraziamo l'Avv. Sibilla Santoni per la sua preziosa collaborazione
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